DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022 , n. 5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”

                IN OTTEMPERANZA al Decreto Legge in oggetto, in vigore dal 05/02/2022, integrato con parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04, pubblicata con nota del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022  “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti(ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”;

A SEGUITO dell’entrata in vigore, in data 05/02/2022, del decreto legge 04/02/2022, n.5,  che abroga l'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il  comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4, le misure già disposte ai sensi della normativa precedente sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal decreto sopra richiamato.

Si indicano pertanto di seguito le classi che rientrano IN PRESENZA da domani 7 febbraio 2022, con il solo utilizzo di mascherina ffp2:

Scuola Primaria, Plesso Capoluogo

Classe 2^A

Scuola Primaria, Plesso San Pietro

Classi : 1^-  2^- 3^- 4^

 Nelle classi ove siano presenti oltre 5 casi di positività, ai fini della frequenza scolastica in presenza, gli/le alunni/e vaccinati dovranno essere in possesso della certificazione verde Covid, che sarà controllata, tramite App mobile, dal personale scolastico autorizzato.

 Si specifica, inoltre, quanto segue:

  1. Per coloro che siano già stati posti in quarantena in base a precedenti indicazioni e che debbano terminare ancora la stessa, la quarantena si ritiene conclusa trascorsi 5 giorni dall’ultimo contatto e il rientro a scuola è subordinato all’esito negativo di un test antigenico o molecolare eseguito alla scadenza del suddetto periodo;
  2. Per coloro che sono già stati posti in quarantena in base alle precedenti indicazioni, con quarantena di 10 giorni, le stesse si intendono superate alla luce del decreto del 04/02/2022 (es. due casi nella primaria, o un caso nell’infanzia) e possono interrompere la quarantena/autosorveglianza con l’obbligo di indossare FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo tranne che per i bambini di età < 6 anni;
  3. Per coloro che sono tuttora in sorveglianza con testing (primarie) possono frequentare da subito e non è necessario esibire/richiedere il tampone. L’attività di testing è da intendersi sospesa.

Per i soggetti risultati positivi, restano in vigore le disposizioni del Ministero della Salute di 10 giorni di quarantena per i non vaccinati e di 7 giorni di quarantena per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale.

Permane, in ogni caso, il divieto di accesso e di permanenza nei locali scolastici a tutti coloro che presentano sintomi respiratori o - temperatura corporea superiore a 37,5°.

In allegato

SCHEMA di  SINTESI “NUOVE DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE – Decreto legge del 04/02/2022 n°5”.

Decreto legge del 04/02/2022 n°5

Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2

Nuove misure di gestione dei casi positivi e quarantene da COVID-19

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Schema di sintesi Decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022

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Decreto legge 4 febbraio 2022

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Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio)...

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IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

 Dott.ssa Sabrina Rega

 Firmautografa sostituita a mezzo stampa

 (Ex art. 3,comm2,D.lg39/93)